SI RIGIOCA RONCIGLIONE UNITED-MONTESPACCATO!

SI RIGIOCA RONCIGLIONE UNITED-MONTESPACCATO!

Giornata intensa per il Giudice Sportivo, quella odierna.

Si è deciso infatti di ripetere la gara tra Ronciglione United e Montespaccato che era terminata con il successo dei romani sul campo dei viterbesi.

Il Ronciglione United non aveva potuto schiera il giovane Calvopina, perchè il direttore di gara non aveva ritenuto valida la tessera provvisoria fornita dallo stesso giocatore all’atto del riconoscimento.

Si completa così un mercoledi da dimenticare per il Montespaccato che poche ore fa ha anche dovuto salutare la Coppa Italia per mano del Città di Fiumicino.

 

Di seguito riportiamo il testo del Comunicato Ufficiale.

 

MONTESPACCATO S.R.L. – RONCIGLIONE UNITED
-sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 79 del 30/10/2013,
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società, Ronciglione Utd., a seguito di tempestivo preannuncio,con il quale chiede di annullare la gara in oggetto e conseguentemente ordinarne la ripetizione.
La reclamante sostiene che l’arbitro non ammetteva a disputare la gara un loro calciatore – Cardenas Calvopina Janho – che ne aveva titolo, non ritenendo valida la tessera provvisoria del calciatore suddetto.
Il reclamo è fondato.
In effetti , da approfondite indagini esperite da questo Organo Giudicante, il calciatore CARDENAS CALVOPINA JANHO JOSE’ (28.03.1995) risulta tesserato con la Soc. Ronciglione Utd. dal 27 Settembre 2013 con lo status di dilettante extracomunitario con la matricola 4.605.035 ed è, inoltre, presente nel tabulato calciatori dilettanti della suddetta Società.
L’arbitro non riteneva valida la tessera provvisoria,munita di foto, che sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata, rilasciata dal Comitato Regionale Lazio, scadente il 9/11/2013, che è un documento valido a tutti gli effetti per la identificazione dei calciatori.
Quanto sopra premesso e considerando che la gara non ha avuto regolare svolgimento, avvalendosi del dispositivo di cui all’art.17 comma 4 del C.G.S., preso atto dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. .79 del 30/10/2013
DECIDE
– di accogliere il reclamo presentato dalla Soc. Ronciglione Utd., ordinando la ripetizione della gara in
oggetto;
– di comminare una ammenda di euro 150.00 alla Soc. Ronciglione Utd, perché propri sostenitori, per tutta
la gara, rivolgevano espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale.
Si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.