Serie D/Giudice Sportivo: Sanzioni severe per Trastevere e Nardò

Serie D/Giudice Sportivo: Sanzioni severe per Trastevere e Nardò

(Nella foto di repertorio un gruppo di tifosi del Nardò)

 

 

Questi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di Serie D a margine delle semifinali play-off giocate ieri.

 

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 2.500,00 e diffida NARDO’
Per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato, al 30º del secondo tempo, alcune bottigliette di vetro e di plastica all’indirizzo del settore occupato dai sostenitori locali;
– tentato di aprire un cancello che separava le due tifoserie creando un momento di forte tensione e costringendo le Forze
dell’Ordine a richiedere rinforzi;
– per la intera durata del secondo tempo regolamentare e dei due tempi supplementari, in numero di circa 20, si posizionavano dietro la porta occupata dal portiere della società locale lanciando sputi, acqua e monete all’indirizzo di quest’ultimo;
– all’8º minuto del secondo tempo supplementare lanciato un’asta di plastica di circa due metri che non colpiva nessuno;
– Al termine della gara venivano accertati danni ai servizi igienici del settore loro riservato.
Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU nº 102.
Euro 1.800,00 e diffida TRASTEVERE CALCIO
Per avere, propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano alla testa e sulla schiena, nonchè getti di acqua che lo colpivano sulla maglia.
Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al C.U. 110. ( R A-R AA )
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/ 5/2017
BASTIDA MARIO
(L’AQUILA CALCIO 1927 SRL)
Per avere omesso di collaborare con il CdC che lo invitava a contenere il comportamento dei propri calciatori. ( R CdC )
A CARICO DI ALLENATORI
BATTISTINI PIERFRANCESCO
(L AQUILA CALCIO 1927 SRL)
Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un
calciatore avversario, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CAMISA ALESSANDRO
(NARDO)
Per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, colpito con calcio il volto di un calciatore avversario facendolo rimanere a terra per circa un minuto provocandogli ematoma allo zigomo sinistro.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VITOLO ROBERTO
(NOCERINA 1910)
Per avere a gioco in svolgimento con il pallone lontano colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario che era costretto a ricorrere alle cure mediche.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LIBERIO ANTONIO
(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
Per avere rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara.
MANGIONE GIORDANO
(TRASTEVERE CALCIO)
Per essere, calciatore in panchina, entrato sul terreno di gioco di circa 4 metri protestando con termini irriguardosi all’indirizzo della Terna Arbitrale. ( R A-R AA )
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RANELLI LORENZO
(L AQUILA CALCIO 1927 SRL)
VANO MICHELE
(OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELUSO MAURIZIO
(L AQUILA CALCIO 1927 SRL)
Al termine della gara, assumeva atteggiamento irridente nei confronti del Commissario di campo che lo aveva invitato a contenere i festeggiamenti propri e dei compagni di squadra che stavano creando una situazione di tensione. ( R CdC )