SERIE D,DEFERITE CYNTHIA,SORA E PALESTRINA

SERIE D,DEFERITE CYNTHIA,SORA E PALESTRINA

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare,  si è riunito il giorno 9 ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DI GRAZIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA

  • Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Alfonso Di Grazia, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I’ammenda di € 1.000,00 per ogni
    inadempimento, il comportamento contestato;rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro iI termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della fidejussione (punto 4 del citato CU 168/2013);rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signore Alfonso Di Grazia, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;ritenute congrue Ie richieste della Procura federale;
    ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;commina, al Signore Alfonso Di Grazia, I’inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, I’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE AGULINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920 ora SSD Cynthia 1920 Srl), Società ASD CYNTHIA 1920 ora SSD CYNTHIA 1920 Srl

  • Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questoTribunale federale nazionale sez. disciplinare:

1) Il Signor Simone Agulini, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS inrelazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento alCampionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il terminestabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad €20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168).

2) La Società ASD Cynthia 1920, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto,infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Simone Agulini la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Cynthia 1920l’ammenda di € 1.000 (€ mille/00).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSARL San Basilio Palestrina ora US Palestrina 1919 SSARLD), Società SSARL SAN BASILIO PALESTRINA ora US PALESTRINA 1919 SSARLD

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,rilevato che, con atto del 26 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Augusto Cristofari, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società
SS a r.l. San Basilio Palestrina, per la violazione – indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 5 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Augusto Cristofari e la Società US Palestrina 1919 SSARLD, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Augusto Cristofari;
– ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) a carico della Società US Palestrina 1919 SSARLD.