ROCCA PRIORA, VINTO IL RICORSO CON LA RUSTICA, NON QUELLO CON IL TRASTEVERE!

ROCCA PRIORA, VINTO IL RICORSO CON LA RUSTICA, NON QUELLO CON IL TRASTEVERE!

Tre punti in più e non sei come sperato per il club del presidente Amelia.

Il Giudice Sportivo ha infatti assegnato ai castellani la vittoria a tavolino contro il La Rustica per la posizione irregolare di Simone Festa, che risultava squalificato.

Diverso l’esito del reclamo per il match con il Trastevere.

In quel caso era regolare la posizione di Gabriele Di Donato, appena tesserato dal club romano.

Ecco il testo del Comunicato Ufficiale che si riferisce ai due incontri del Rocca Priora.

 

LA RUSTICA – ROCCA PRIORA CALCIO
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 80 del 31.10.2013;
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore FESTA SIMONE in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 77 del 25.10.2013, invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS;
– il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con. C.U. n. 77 del 25.10.2013
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore FESTA SIMONE (LA RUSTICA) alla gara in oggetto
Visto l’art. 22 comma 2 del CGS PQM
DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO
– di irrogare alla Società LA RUSTICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
nonché l’ammenda di euro 150;
– di inibire il dirigente accompagnatore Sig. DIDDORO Federico (LA RUSTICA) fino al 6.12.2013;
– di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FESTA Simone (LA RUSTICA);
La tassa reclamo va restituita.

 

TRASTEVERE CALCIO – ROCCA PRIORA CALCIO
Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 81 del 31.10.2013;
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte il calciatore DI DONATO Gabriele nato il 29.6.1977 (TRASTEVERE) in posizione irregolare di tesseramento.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Infatti, l’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante, notifica che il calciatore DI DONATO Gabriele nato il 29.6.1977 risulta tesserato per la Società TRASTEVERE CALCIO a far data dal 12.10.2013
PQM DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO
2) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio:
TRASTEVERE – ROCCA PRIORA CALCIO 2-0
3) di incamerare la tassa reclamo