Promozione/Giudice Sportivo: Tutti respinti i reclami contro la Monti Cimini, altra tegola per la Virtus Olympia Roma SB

Promozione/Giudice Sportivo: Tutti respinti i reclami contro la Monti Cimini, altra tegola per la Virtus Olympia Roma SB

GARE DEL 2/12/2018

POLISPORTIVA MONTI CIMINI – POL.VIGOR ACQUAPENDENTE

Il Giudice Sportivo  Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 180 del 5/12/2018

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società POL. VIGOR ACQUAPENDENTE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento essendo stato precedentemente tesserato nel suo paese di origine.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino

Il reclamo non può essere accolto

Infatti la Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 347 del 15.03.2019 ha deliberato, dopo approfonditi accertamenti della Procura Federale della FIGC che il calciatore SEY Muhammad non ha mai avuto un contratto valido di tesseramento nel suo paese di origine con la società FC HAWKS

Inoltre la Federazione Gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre tesseramento all’estero

Dopo tali accertamenti, il tesseramento del citato calciatore per la società POL. MONTI CIMINI è valido

PQM DELIBERA

a) Di respingere il reclamo proposto dalla società POL. VIGOR ACQUAPENDENTE

b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: POL.MONTI CIMINI POL. VIGOR ACQUAPENDENTE 1 0.

La tassa reclamo va incamerata.

 

GARE DEL 27/ 1/2019

POLISPORTIVA MONTI CIMINI – ARANOVA

Il Giudice Sportivo – Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 265 del 30/01/2019

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società ARANOVA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento essendo stato precedentemente tesserato nel suo paese di origine.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino

Il reclamo non può essere accolto

Infatti, la Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 347 del 15.03.2019 ha deliberato, dopo approfonditi accertamenti della Procura Federale della FIGC, che il calciatore SEY Muhammad non ha mai avuto un contratto valido di tesseramento nel suo paese di origine con la società FC HAWKS

Inoltre la Federazione Gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre tesseramento all’estero

Dopo tali accertamenti, il tesseramento del citato calciatore per l società POL. MONTI CIMINI è valido

 

PQM DELIBERA

a) Di respingere il reclamo proposto dalla società ARANOVA

b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: POL.MONTI CIMINI ARANOVA 0 0.

c) di comminare alla società ARANOVA l’ammenda di euro 700,00 perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive.

I medesimi inoltre accendevano fumogeni che disturbavano lo svolgimento della gara.

Per corali insulti di natura razzista ad un calciatore della squadra avversaria (RAA)

Sanzione così determinata in virtù all’art. 11 comma 1 del CGS.

La tassa reclamo va addebitata.

 

GARE DEL 10/ 2/2019

POLISPORTIVA MONTI CIMINI – MONTEFIASCONE

Il Giudice Sportivo – Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 293 del 13/02/2019

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MONTEFIASCONE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento essendo stato precedentemente tesserato nel suo paese di origine.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino

Il reclamo non può essere accolto

Infatti la Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 347 del 15.03.2019 ha deliberato, dopo approfonditi accertamenti della Procura Federale della FIGC che il calciatore SEY Muhammad non ha mai avuto un contratto valido di tesseramento nel suo paese di origine con la società FC HAWKS –

Inoltre la Federazione Gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre tesseramento all’estero

Dopo tali accertamenti, il tesseramento del citato calciatore per là società POL. MONTI CIMINI è valido

PQM DELIBERA

a) Di respingere il reclamo proposto dalla società MONTEFIASCONE

b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: POL.MONTI CIMINI MONTEFIASCONE 2 0.

La tassa reclamo va addebitata.

 

 

 

GARE DEL 17/ 3/2019 

 

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

 

AMMENDA

 

 

Euro 300,00 AURELIO ROMA ACADEMY

Perchè propri sostenitori nel corso del primo tempo rivolgevano agli assistenti arbitrali espressioni offensive. Un Ufficiale di gara veniva attinto da numerosi sputi alle spalle. (RAAAAA)

Euro 200,00 TIVOLI CALCIO 1919

Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara accendevano fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco. L’arbitro, sospendeva momentaneamente la gara per farlo rimuovere. (RA CDC)

Euro 100,00 DUEPIGRECOROMA

Perchè propri sostenitori, a fine gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose.

Euro 100,00 POL. S.ANGELO ROMANO

Perchè nel corso della gara ed in più occasioni sostenitori riconducibili alla società rivolgevano alla terna arbitrale gravi insulti e minacce. (RAAA)

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

 

 

SQUALIFICA FINO AL 19/ 4/2019

SILEONI GRAZIANO (CORNETO TARQUINIA)

Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, a fine gara lanciava al suo indirizzo un pallone senza, tuttavia, colpirlo.

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEL CANUTO STEFANO (CORNETO TARQUINIA)

Per aver rivolto all’arbitro espressione offensiva.

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUBENNI VALERIO (AURELIO ROMA ACADEMY)

DIONISI LUCA (CANTALICE)

BERARDI DAVIDE (GUIDONIA)

ROCCHETTI FEDERICO (MONTEFIASCONE)

CASCINI ROBERTO (R. MORANDI A.S.D.)

CECCAROLI GABRIELE (R. MORANDI A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARANI PATRIZIO (AURELIO ROMA ACADEMY) BECCARINI ALESSANDRO (CANTALICE) SCARSELLA DANIELE (DILETTANTI FALASCHE) NORI MANUEL (DOC GALLESE 2010) TOTI GIACOMO (MONTE SAN BIAGIO) CECCON RICCARDO (PESCATORI OSTIA) DE CENZO SIMONE (POL. S.ANGELO ROMANO) SANTONI MIRKO (POL. S.ANGELO ROMANO) MANNA FRANCESCO (S.S. PASSO CORESE) TRETOLA ALESSIO (SPORTING CALCIO VODICE) CORDI RICCARDO (TERRACINA CALCIO S.R.L.) PERRI FEDERICO (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB) NERI MARIO (VIS SUBIACO)

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2019

VALENZI MAVERIK (VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)

A fine gara l’arbitro gli comminava una seconda ammonizione per proteste nei confronti di un assistente arbitrale. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso rivolgendogli pesanti offese di natura sessista. Allontanato dai propri compagni di squadra, rivolgeva all’arbitro gravi minacce. Nel rientrare negli spogliatoi colpiva con calci la porta degli stessi e offendeva calciatori avversari. (RA CDC) Sanzione così determinata in virtù dell’art. 11 del CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SPAGNOLETTI FLAVIO (FIUMICINO 1926)

Per aver rivolto, a fine gara, ad un assistente arbitrale espressione offensiva.

FAZI YURI (POL.CITTA DI PALIANO)

ROMAGGIOLI CRISTIAN (POL.CITTA DI PALIANO)

Perchè, a fine gara, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

BIAGIOTTI CARLO (CANALE MONTERANO CALCIO)

PERFETTI SIMONE (TOLFA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CRETELLA SIMONE (ATLETICO CERVARO 2014) TRAORE ZAKARIA (ATLETICO LADISPOLI ARL) RACCIATTI PIERPAOLO ANTON (AURORA VODICE SABAUDIA) BARCHIESI GIOVANNI (CASALVIERI) IADIPAOLO MARTIN (CASALVIERI) CUOMO GIOVANGIUSEPPE (FIUMICINO 1926) CITILICA ANTONIO ANDREI (MONTEFIASCONE) BRIGHI FRANCESCO (POL. S.ANGELO ROMANO) MARTINOLI LEONARDO (POL.CITTA DI PALIANO) BOTTONI ALESSIO (PONTINIA) KADAM ALICE (REAL CASSINO COLOSSEO) FIA ALESSANDRO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO) SPILA MATTEO (TERRACINA CALCIO S.R.L.) MORICI MATTEO (TIVOLI CALCIO 1919)

 

 

 

 

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