Promozione/Giudice Sportivo: Respinto il reclamo del Pro Roma

Promozione/Giudice Sportivo: Respinto il reclamo del Pro Roma

GARE DEL 9/ 4/2017

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

SEMPREVISA – PRO ROMA CALCIO A.S.D.

Sciogliendo la riserva di cui sul C.U. n. 355 dell’11/04/2017.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società PRO ROMA CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l’arbitro si recava frettolosamente nel proprio spogliatoio sospendendo definitivamente la partita quando ancora si dovevano giocare 1 minuto di tempo regolamentare più 4 minuti di recupero.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art.35 del C.G.S.) e sentito l’arbitro, questi con supplemento di rapporto conferma di aver concluso la gara SEMPREVISA – PRO ROMA CALCIO del 9 aprile 2017 al minuto 49′ del II tempo dopo 4′ di recupero.
A fine gara, sostenitori della Società SEMPREVISA rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose.
A tutela degli ufficiali di gara interveniva la Forza Pubblica che li scortava all’uscita dell’impianto sportivo.
PQM
Delibera
1) Di respingere il reclamo proposto dalla Società PRO ROMA CALCIO.
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
SEMPREVISA – PRO ROMA CALCIO 2 – 2
3) Di comminare alla Società SEMPREVISA l’ammenda di Euro 150,00.
La tassa reclamo va incamerata.

 

GARE DEL 30/ 4/2017

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

INDOMITA POMEZIA A.S.D. – LA RUSTICA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per infortunio dell’arbitro.
Si trasmettono gli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara in oggetto.

 

PRIVERNO – CITTA DI MINTURNO

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Soc. CITTA DI MINTURNO.
Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, pertanto, ai sensi di quanto disposto nel C.U. n.1 del 1.7.2016 deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti. Visto l’art. 17 comma 1 del CGS e l’art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF
DECIDE
– di infliggere alla Società CITTA DI MINTURNO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica
– di comminare alla stessa l’ammenda di Euro 2000 (2ª rinuncia).

VIS SUBIACO – POLI
Visto il rapporto arbitrale, nel quale si evidenzia che al 12 del II t.,la Società POLI, che si era presentata in campo con 10 calciatori, a seguito di infortuni, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell’art. 73 delle NOIF e pertanto, l’arbitro sospendeva l’incontro sul risultato di 8 – 0 a favore della squadra VIS SUBIACO. Osservato che l’irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società POLI.
Visto l’art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
DECIDE
– di infliggere alla Società POLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 8 (miglior risultato conseguito in campo).
VIVACE GROTTAFERRATA – SERMONETA MONTI LEPINI
Visto il rapporto arbitrale, nel quale si evidenzia che al 20 del II t.,la Soc. VIVACE GROTTAFERRATA a seguito di espulsioni e infortuni, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell’art. 73 delle NOIF e pertanto, l’arbitro sospendeva l’incontro sul risultato di 8 – 0 a favore della squadra SERMONETA. Osservato che l’irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Soc. VIVACE GROTTAFERRATA.
Visto l’art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
DECIDE
– di infliggere alla Società VIVACE GROTTAFERRATA la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 8 (miglior risultato conseguito in campo).

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

Euro 600,00 REAL CAMPAGNANO
Perchè propri sostenitori nel corso del II tempo rivolgevano all’arbitro di colore cori offensivi di discriminazioni razziale. I medesimi, inoltre, tenevano nei confronti della terna arbitrale comportamento offensivo e minaccioso. Sanzione così determinata in virtù dell’art. 11 comma 1 del CGS (RAAA).
Euro 500,00 FIANO ROMANO
Perchè propri sostenitori prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa accendevano numerosi fumogeni e facevano esplodere petardi che, tuttavia, non provocavano danni. Per aver causato ritardo all’inizio della gara Inoltre, nel corso del primo tempo, i medesimi lanciavano nella zona riservata alla tifoseria avversaria un fumogeno che feriva uno spettatore. Era necessario l’intervento della Forza Pubblica per ripristinare l’ordine. (RAAA CdC)
Euro 400,00 HERMADA
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive nelle circostanze lo attingevano con sputi alla divisa. I medesimi, inoltre, lanciavano in campo fumogeni e petardi che, tuttavia, non provocavano danni. L’arbitro chiedeva l’intervento del capitano della squadra per far cessare tali comportamenti (RAAA)
Euro 250,00 ACES CASAL BARRIERA
Perchè propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano fumogeni e facevano esplodere petardi che, tuttavia, non provocavano danni. Tali lanci, causavano il ritardato inizio della gara.
Euro 250,00 ATLETICO MORENA
Perchè, a fine gara, propri sostenitori attingevano con sputi l’arbitro ed un suo assistente mentre questi facevano rientro negli spogliatoi. I medesimi, inoltre, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive (RAAAAA).
Euro 150,00 SALTO CICOLANO
Perchè propri tesserati non identificati attaccavano alla parete striscioni offensivi nei confronti della squadra avversaria. (RdC)
Euro 100,00 ATLETICO TORRENOVA 1986
Perchè, a fine gara, persona indebitamente presente negli spogliatoi, rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive (R CdC).
Euro 100,00 AURORA VODICE SABAUDIA
Euro 100,00 REAL THEODICEA
Per aver causato ritardo all’inizio della gara.
Euro 100,00 PESCATORI OSTIA
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. (RAA)

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/ 5/2017

MARCUZZI PIERPAOLO (HERMADA)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 5/2017

CASTAGNOLA VALERIO (FIUMICINO 1926)

Allontanato per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive. reiterava tale comportamento nell’abbandonare il recinto di gioco.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZA PAOLO (ATLETICO TORRENOVA 1986)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PARINI FEDERICO (FIUMICINO 1926)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCARINI MATTEO (CALCIO SEZZE) STEFANINI ANGELO (CALCIO SEZZE)
SAVARESE GIOVANNI UMBERT (HERMADA) VALENTE FRANCESCO (REAL THEODICEA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SGARRA GIANLUCA (ATLETICO MORENA) DI GIROLAMO SALVINO (CALCIO SEZZE)
ALESSANDRINI LUCA (CANTALICE) POGGI MARCO (FIUMICINO 1926)
GROOS DAVIDE (FONTE MERAVIGLIOSA) BERTARELLI ANDREA (FOOTBALL CLUB
GARBATELLA) BOCCI ALESSANDRO (FRASCATI CALCIO) ULISSE RENATO (FRASCATI CALCIO)
PALMIGIANI MATTEO (PRO ROMA CALCIO A.S.D.) DEIROSSI MATTIA (REAL CAMPAGNANO)
FORTUNATO LORENZO (REAL CAMPAGNANO) ESPOSITO SIMONE (SALTO CICOLANO)
MACERONI FERDINANDO (SALTO CICOLANO) RINALDI ARMANDO (TECCHIENA TECHNA)
GUERRA MATTEO (VIVACE GROTTAFERRATA)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

MERCURIO LEONARDO (REAL CAMPAGNANO)
ROSATI MATTEO (REAL CAMPAGNANO)

Perchè, a fine gara, rivolgevano ad un avversario espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (XV INFR)

MUSI STEFANO (ARPINO) SIMMI GIANLUCA (ATLETICO LADISPOLI ARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIAMPINI LUCA (ACES CASAL BARRIERA) CREMONINI ALESSIO (CITTA DI CERVETERI)
SURIANO MARCO (CORNETO TARQUINIA) PACOLINI CLAUDIO (FIANO ROMANO)
PORCACCHIA DANILO (PLAY EUR) PASQUARELLI LORENZO (POL. S.ANGELO ROMANO)
ANDREOLI CLAUDIO (POLISPORTIVA MONTI CIMINI) CORIGLIANO DANIELE (PRO ROMA CALCIO A.S.D.)
VALENTE FRANCESCO (REAL THEODICEA) PALOMBI ANDREA (SEMPREVISA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEANDRI LUCA (ATLETICO MORENA) MARANI FEDERICO (CANALE MONTERANO CALCIO)
SERAFINI FRANCESCO (FIANO ROMANO) PASQUINI STEFANO (SPES POGGIO FIDONI)

 

 

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