MONTEFIASCONE – POLISPORTIVA MONTI CIMINI
Il Giudice Sportivo
– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 80 del 3.10.2018
– Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MONTEFIASCONE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento.
– La reclamante osserva che il citato calciatore in precedenza ha giocato con la Società HAWILS FOOTBALL CLUB e non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40 quater delle NOIF.
– La reclamante rileva che la Società POL. MONTI CIMINI nel tesserare il calciatore SEY Muhammad per brevità nel tesseramento e permettere limmediata partecipazione alle gare ufficiali, ha optato per il tesseramento di calciatori mai tesserati all’estero.
– Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
– Nelle controdeduzioni inviate dalla POL. MONTI CIMINI, questa rigetta totalmente le motivazioni della reclamante perchè, il tesseramento del calciatore SEY ha avuto inizio il 25.07.2018.
– Il reclamo è infondato.
– Infatti, su richiesta di questo Organo Giudicante l’ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio comunica che il calciatore SEY Muhammad nato il 22.05.1999 risulta tesserato per la Società POL. MONTI CIMINI dal 6.8.2018, e che la pratica di tesseramento è stata approvata dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.
– Pertanto il citato calciatore ha preso parte con pieno titolo alla gara in epigrafe.
DELIBERA
a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTEFIASCONE
b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: MONTEFIASCONE POL. MONTI CIMINI 1 2
c) La tassa reclamo va incamerata.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 200,00 ATLETICO CERVARO 2014 Perchè la propria tifoseria in campo avverso veniva in contatto con quella avversaria. Era necessario l’intervento della Forza Pubblica per ripristinare l’ordine.
Euro 200,00 MONTE SAN BIAGIO Perchè in occasione della realizzazione della rete della squadra ospite le tifoserie venivano in contatto . Si richiedeva l’intervento della Forza Pubblica per ripristinare l’ordine.
Euro 100,00 ANITRELLA Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive. (RAA CDC)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 16/11/2018
LUPI UMBERTO
(FIANO ROMANO)
Perchè, a fine gara, rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive. (RAA).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 9/11/2018
ZANONI MAURO
(POL.VIGOR ACQUAPENDENTE)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 16/11/2018
SALERNO CARMINE
(AURORA VODICE SABAUDIA)
Perchè, a fine gara, teneva nei confronti dell’arbitro comportamento offensivo.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SAMA MASSIMILIANO
(BOMARZO)
Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
TILLI MARCO
(DILETTANTI FALASCHE)
Per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MORELLI FABRIZIO
(SANTA MARINELLA 1947)
LAURETTI DARIO
(SPORTING CALCIO VODICE)
PETRUZZI FABIO
(VIRTUS OLYMPIA ROMA SB)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TRECCA VALERIO
(LICENZA)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava con veemenza l’arbitro poggiando la propria fronte alla nuca del direttore di gara. Veniva allontanato da propri compagni di squadra.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOMBARDI DAVIDE
(ANITRELLA)
MAZZAFOGLIA SIMONE
(DOC GALLESE 2010)
BRACCINI ROBERTO
(TOLFA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LO GUASTO MATTIA
(DILETTANTI FALASCHE)
SUGAMOSTO MATTIA
(DILETTANTI FALASCHE)
TURCARELLI ANDREA
(GIARDINETTI F.C. 1957)
DE ANGELIS ANDREA
(LUPA FRASCATI A.S.D.)
COPPOTELLI GIANLUCA
(OSTIANTICA CALCIO 1926)
GRILLO MICHELE
(REAL CASSINO COLOSSEO)
VALEV NAYDEN VALENTIN
(REAL CASSINO COLOSSEO)
DE LA VALLEE ALESSIO
(S.S. PASSO CORESE)
FIA ALESSANDRO
(SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
BOVE ANDREA
(HERMADA)
Perchè, a fine gara, colpiva con un calcio un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
DELLA CAMERA EUGENIO
(CSL SOCCER)
FEDELI CRISTIAN
(SPORTING CALCIO VODICE)
MASTROIANNI DANILO
(SUIO TERME CASTELFORTE)
SPERONI ALESSIO
(TOLFA CALCIO)