LARIANO RDP NEMI, CHE BATOSTA: 0-3 A TAVOLINO CON IL CECCANO!

LARIANO RDP NEMI, CHE BATOSTA: 0-3 A TAVOLINO CON IL CECCANO!

Brutta tegola per il Lariano RDP Nemi che nella giornata odierna ha subito dal Giudice Sportivo la punizione della sconfitta a tavolino per la partita con il Ceccano per aver schierato il calciatore Atturo che ancora doveva scontare un turno di squalifica dalla passata stagione.

In virtù di questo risultato, i gialloverdi perdono il secondo posto a favore dell’Albalonga che domenica ospiterà la Lupa Castelli Romani.

Di seguito riportiamo il testo integrale del Comunicato.

 

CECCANO – LARIANO R.D.P. NEMI
Il Giudice Sportivo
– Esaminato il reclamo fatto pervenire, tempestivamente nei termini previsti, dalla Società CECCANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte il calciatore ATTURO Matteo (LARIANO) che risulta squalificato per due gare effettive nella stagione 2012/2013 mentre militava nella Società COLLEFERRO (Campionato Juniores Regionale).
– La reclamante pone in evidenza che il suddetto calciatore ha scontato solo una delle due giornate di squalifica.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino in virtù dell’art. 22 del CGS
Il reclamo è fondato.
Infatti, il calciatore ATTURO Matteo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società COLLEFERRO, con Comunicato Ufficiale n. 235 del 23.5.2013 veniva squalificato per due gare effettive.
Considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società con la quale risulta tesserato.
– Rilevato che il citato calciatore ha scontato la prima giornata di squalifica nella gara del 13.10.2013 PRO CISTERNA – LARIANO, nel turno successivo gara LARIANO – MOROLO la Società lo inseriva in lista senza impiegarlo, però, come recita l’art. 22 comma 3 del CGS, “al calciatore squalificato non si considera scontata la squalifica qualora sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.”
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore ATTURO Matteo (LARIANO) alla gara in oggetto
– Visto l’art. 17 comma 5 e 22 comma 3 del CGS
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società CECCANO
2) di irrogare alla Società LARIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
nonché l’ammenda di euro 150;
3) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. EVANGELISTI Giuliano (LARIANO) fino al 6.12.2013;
4) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore ATTURO Matteo (LARIANO);
La tassa reclamo va restituita.