L’Aprilia ride: vittoria a tavolino a San Cesareo, ora il secondo posto è ad un passo

L’Aprilia ride: vittoria a tavolino a San Cesareo, ora il secondo posto è ad un passo

Giornata positiva per le Rondinelle di Mauro Venturi che, nonostante la sconfitta di misura patita tra le mura amiche del Quinto Ricci per meno del Pomezia, ha comunque festeggiato l’approdo al turno successivo di Coppa Italia grazie al successo all’inglese nella gara d’andata sul campo dei rossoblu.

Nel pomeriggio in casa biancazzurra è arrivata un’altra bella notizia: il Giudice Sportivo ha infatti assegnato il successo a tavolino a Bussi e compagni dopo il rinvio della partita di San Cesareo di domenica scorsa.

Grazie ai tre punti ottenuti, l’Aprilia vola al terzo posto nel Girone B di Eccellenza ad una sola lunghezza di distacco dalla coppia Colleferro-Vis Artena, appaiate sul secondo gradino del podio.

Di seguito riportiamo il testo della sentenza.

 

CALCIO SAN CESAREO – APRILIA S.S.D.S.R.L.

Il Giudice Sportivo
– Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
RILEVA
– La gara, programmata sul “CAMPO PERA ROBERTO “A” via del Campo Sportivo 2 in erba naturale alle ore 11.00in San Cesareo, vedi C.U. n.83 dell’11.10.2016, non è stata disputata in quanto l’arbitro designato ha valutato l’inidoneità del terreno di gioco. Infatti dal primo sopralluogo ha rilevato che non erano tracciate le linee perimetrali e le bandierine d’angolo. Inoltre, le reti delle porte non erano fissate in maniera regolamentare ed il manto erboso si presentava visibilmente trascurato con l’erba incolta e manto sconnesso.
– La società ospitante SAN CESAREO, proponeva di disputare la gara sul campo “Pera B” in sintetico considerato dall’arbitro agibile
– La richiesta non veniva accettata dalla società APRILIA adducendo quale motivazione che, essendo la gara programmata su di un campo in erba, non erano attrezzati per disputarla su di un campo sintetico.
– La società SAN CESAREO tentava alle ore 10.40, di ripristinare il terreno di gioco per metterlo a disposizione in condizioni regolamentari.
– L’arbitro, dopo avere identificato i calciatori di entrambe le squadre, alle ore 11.25 effettuava un ulteriore sopralluogo e constatava che, dopo la dovuta misurazione, la tracciatura del campo non aveva i requisiti previsti dal regolamento.
– Decideva, dandone comunicazione ai capitani delle squadre, che non c’erano in quel momento le condizioni per dare inizio alla gara.
– Dopo un’ulteriore verifica, alle 11.55, non essendo migliorate le condizioni del terreno di gioco, l’arbitro decideva di non dare inizio alla gara.
– Considerato quanto sopra dettagliatamente riportato, la mancata disputa della gara va addebita alla società SAN CESAREO
– In virtù all’art. 17 comma 1 del CGS e l’art. 60 delle NOIF

DELIBERA

Di infliggere alla società SAN CESAREO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro500,00.