ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE, ARRIVA LA SENTENZA: ECCO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE, ARRIVA LA SENTENZA: ECCO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società CASTRENSE nei termini previsti, con il quale si deduce
l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CAPPETTI LORENZO (Ischia di Castro) in
quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 229/LND del 17.5.2012, invocandosi per
l’effetto quanto previsto dal CGS

Il reclamo è fondato.

Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in
epigrafe, non avendo scontato la squalifica residua di una gara irrogatagli con C.U. n. 229 LND CR LAZIO
del 17.5.2012 (al tempo dei fatti tesserato per la Società MONTEFIASCONE);

Considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla
per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società con la quale risulta
tesserato.

Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore CAPPETTI LORENZO
(Ischia di Castro) alla gara in oggetto Visto l’art. 22 comma 6 del C.G.S.

PQM

1) di accogliere il reclamo;
2) di irrogare alla Società ISCHIA DI CASTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 – 3 nonché l’ammenda di euro 150,00;

3) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. BALLANTI CRISTIANO (Ischia di Castro) fino al 26.4.2013;
4) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore CAPPETTI LORENZO (Ischia di Castro).
La tassa reclamo va restituita.
Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.