Giudice sportivo Under 15: Romulea – Trastevere si ripeterà e ammende per le due società

Giudice sportivo Under 15: Romulea – Trastevere si ripeterà e ammende per le due società

A seguito di quanto accaduto domenica scorsa al Campo Roma in occasione del match dell’Under 15 Elite tra Romulea e Trastere  e la successiva sospensione della partita, il giudice sportivo ha ritenuto opportuno far ripetere la gara e multare le due società.

Di seguito il comunicato ufficiale:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SS ROMULEA – TRASTEVERE CALCIO A R.L.

Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe

Rileva
Al 20 del primo tempo l’arbitro ammoniva il calciatore Fusser Daniele (Trastevere), per aver commesso un fallo nei pressi delle tribune. Alla notifica del provvedimento disciplinare , un sostenitore della società Romulea , nei pressi della rete di recinzione, insultava il calciatore Fusser Daniele con frasi volgari ed oltraggiose. Questi, in reazione, si avvicinava alla rete di recinzione , e veniva colpito con un pugno al volto, che lo faceva cadere a terra .In
conseguenza a tale episodio si scatenava, una zuffa sugli spalti tra le due tifoserie. L’arbitro, si recava presso la panchina della società Trastevere, per notificare la seconda ammonizione al calciatore Fusser Daniele e chiedere ai dirigenti di entrambe le panchine d’intervenire per placare gli animi in tribuna, nonostante ciò le tifoserie continuavano ad insultarsi tra di loro , e pertanto l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al 23 del primo tempo sul seguente punteggio Romulea – Trastevere C. 1 – 0, anche su sollecitazione dei dirigenti della Societa Trastevere, che ritenevano che i propri calciatori non si trovavano nelle condizioni psicologiche idonee per proseguire l’incontro. In considerazione a quanto sopra esposto, pur stigmatizzando il gesto violento del sostenitore della società Romulea , non giustifica la decisione assunta dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara ,in quanto lo stesso non ha messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti e tra l’altro non è stata usata alcuna violenza verbale nei suoi confronti.

PQM
In virtù dell’art. 10 comma 5 lettera “c” del CGS Delibera
1. di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dall’ arbitro;
2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al comitato regionale Lazio per gli
adempimenti di competenza;
3. d’irrogare l ‘ammenda di euro 300 alla società Romulea .
4. d’irrogare alla società Trastevere l’ammenda di euro 100
5. di squalificare il calciatore Fusser Daniele per una gara effettiva;