FRAIOLI FUORI FINO ALL’8 FEBBRAIO, 2MILA EURO DI MULTA AL BOVILLE, 0-3 A TAVOLINO: LE DECISIONI DEL GIUDICE

FRAIOLI FUORI FINO ALL’8 FEBBRAIO, 2MILA EURO DI MULTA AL BOVILLE, 0-3 A TAVOLINO: LE DECISIONI DEL GIUDICE

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GARE DEL 3/ 1/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ATLETICO BOVILLE ERNICA – COLLEFERRO CALCIO

Il Giudice Sportivo

– Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva:
– Al 13′ del secondo tempo supplementare i tesserati della Società ATLETICO BOVILLE ERNICA in segno di
protesta nei confronti della direzione arbitrale decidevano di abbandonare il terreno di gioco, e facevano
rientro negli spogliatoi.
– L’allenatore Sig. FRAIOLI Ermanno, con atteggiamento provocatorio ed offensivo nei confronti dell’arbitro, lo
informava che i propri calciatori non avrebbero fatto più rientro sul terreno di gioco.
Pertanto l’arbitro al 13′ del secondo tempo supplementare decretava la fine anticipata dell’incontro sul
seguente punteggio ATLETICO BOVILLE ERNICA – COLLEFERRO 0-2
– Nel corso della gara, l’arbitro aveva provveduto ad espellere i seguenti calciatori della Società ATLETICO
BOVILLE ERNICA:
– al 9′ del secondo tempo il Sig. LIOZZI Giacomo per doppia ammonizione;
– al 9′ del secondo tempo i il Sig. TESTA Gianni per proteste nei confronti dell’arbitro;
– al 10′ del secondo tempo supplementare i il Sig. PAGNANI Giuseppe per avere rivolto ad un Assistente
Arbitrale espressioni ingiuriose;
– al 10′ del secondo tempo supplementare i Sigg. SANTOPADRE Alessandro(ATLETICO BOVILLE ERNICA)
e SALVAGNI Alessandro (COLLEFERRO) per reciproche scorrettezze.
– Sostenitori della Società ATLETICO BOVILLE ERNICA, nel corso del secondo tempo supplementare,
rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive e lo attingevano con sputi alla divisa e lanciavano
al suo indirizzo bottiglie di bibite che non lo raggiungevano.
– I medesimi sostenitori, inoltre, lanciavano in campo un petardo che provocava una forte deflagrazione e
danneggiava, di conseguenza, il manto in erba artificiale.
– Infine, la struttura della panchina riservata alla Società ATLETICO BOVILLE ERNICA risulta danneggiata.
– Considerato quanto sopra riportato, l’anticipata conclusione della gara è da attribuirsi alla Società
ATLETICO BOVILLE ERNICA e pertanto ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 4 comma B

DELIBERA

1) di infliggere alla Società ATLETICO BOVILLE ERNICA la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 2.000 e l’obbligo di risarcire i danni alla struttura dell’impianto
sportivo se richiesti e documentati;
2) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. TESTA Alberto Gino (ATLETICO BOVILLE ERNICA) fino al
25.1.2013;
3) di squalificare l’allenatore Sig. FRAIOLI Ermanno (ATLETICO BOVILLEERNICA) fino all’8.2.2013;
4) di squalificare i seguenti calciatori:
PAGNANI Giuseppe (ATL. BOVILLE ERNICA) squalificato per due gare effettive
IOZZI Giacomo (ATL. BOVILLE ERNICA) squalificato per una gara effettiva
SANTOPADRE Alessandro (ATL. BOVILLE ERNICA) squalificato per una gara effettiva
SALVAGNI Alessandro (COLLEFERRO) squalificato per una gara effettiva
TESTA Gianni (ATLETICO BOVILLE ERNICA) squalificato per una gara effettiva