ECCELLENZA, IL VELENO E’ NELLA CODA, MA NON SOLO NEL LAZIO

ECCELLENZA, IL VELENO E’ NELLA CODA, MA NON SOLO NEL LAZIO

A cura di VALERIO CAPRINO

Non si parla d’altro in questi ultimi giorni. Tutti attendono l’esito del ricorso da parte del Terracina Calcio che spera ancora nella possibilità che venga annullata la penalizzazione di un punto e che quindi si possa giocare lo spareggio per il primo posto contro la Monterotondo Lupa.

Ma questo della nostra regione non è stato certamente l’epilogo più discusso a livello di campionati dilettantistici. C’è infatti una situazione al limite del grottesco in Campania, dove il risultato del campo era stato sovvertito dal giudice sportivo a due settimane dalla fine del campionato. A due giornate dalla fine del campionato, con il Vico Equense in vetta la classifica, esce infatti questo comunicato da parte del C.R. Campania:

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 16/4/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE DEL 17/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo inoltrato dalla società Calpazio; viste le controdeduzioni, ritualmente prodotte, nei termini temporali prescritti, dalla società Vico Equense, rileva che il reclamo, nel merito, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante ha affermato che la società Vico Equense abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il calciatore Teta Angelo (nato il 24.06.1980), sebbene questi fosse ancora in corso di squalifica (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 57 del 13.12.2012, pag. 1054), all’epoca della pubblicazione della sanzione tesserato a favore della società Libertas Stabia. La società Calpazio ha chiesto, sulla base di quanto innanzi specificato, che fosse applicata, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Vico Equense. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince che il calciatore Teta Angelo risulta regolarmente tesserato, a favore della società Vico Equense, con decorrenza dall’8.03.2013: da data antecedente, quindi, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Invero, il calciatore Teta Angelo è stato liberato dal vincolo di tesseramento, a mezzo lista di svincolo suppletiva, inviata dalla società Libertas Stabia in data 14.12.2012, a mezzo raccomandata postale, che è pervenuta all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 19.12.2012, ovvero nei termini temporali consentiti, ai fini della validità dello svincolo medesimo. Orbene, è inconfutabile che il calciatore medesimo non avrebbe potuto tesserarsi, a favore di altra società, se non dal 18.12.2012, atteso che la norma di riferimento (art. 107 N.O.I.F., comma 1, 3° cpv.) p rescrive che “il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti” (nel caso di specie, dal 3 al 17 dicembre, secondo periodo degli svincoli), “di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società”. È incontestabile, dunque, che, durante il periodo innanzi indicato, il calciatore svincolato non abbia legittimità a tesserarsi, dovendo attendere il giorno successivo alla chiusura del relativo periodo di svincolo suppletivo (nel caso in esame, il tesseramento era legittimo dal 18 dicembre 2012). Sotto il profilo del tesseramento, dunque, la posizione del calciatore in parola è da considerare regolare. Diversa è, viceversa, la disamina della posizione del calciatore, sotto il profilo disciplinare. Egli, per il vero, era gravato dalla già cennata squalifica per una giornata di gara,pubblicata sul C.U. n.57 del 13.12.2012. Orbene, essa non era stata espiata, fino a quando (14.12.2012, data di spedizione della raccomandata postale, innanzi citata, di spedizione del relativo svincolo) il calciatore medesimo era restato tesserato a favore della società Libertas Stabia. La circostanza che il calciatore non sia stato utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara, dalla  medesima società Libertas Stabia, nella gara del 16.12.2012, Calpazio / Libertas Stabia, non consente di considerare scontata, o eseguita, la sanzione della squalifica per una giornata di gara, in quanto, alla data del 16.12.2012, egli non era più tesserato a favore della medesima Libertas Stabia. Di conseguenza, il nominato calciatore, colpito da squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, non avendo scontato la sanzione a suo carico in occasione della gara del 10.03.2013 (Vico Equense / Libertas Stabia), in relazione alla quale era inserito nella distinta di gara, con il n. 16, ed ha anche partecipato alla gara medesima, dal 32’ del secondo tempo, in ragione del principio della perpetuatio santionatoria, deve considerarsi in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in ordine alla gara, di cui al reclamo in epigrafe. Per tali motivi

DELIBERA

in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere, a carico della società Vico Equense, la punizione sportiva della perdita della gara Calpazio / Vico Equense del 17.03.2013, con il punteggio di 0-3. Dispone, altresì, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per quanto specificato dalla società Vico Equense nelle proprie controdeduzioni, sia per quel che concerne la conoscenza, da parte della società Calpazio, della data di svincolo del calciatore in parola, sia per l’accertamento di eventuali, “ulteriori violazioni alle norme federali, anche da parte di terzi affiliati e/o tesserati”; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

La squadra del Vico Equense, a cui vengono sottratti i 3 punti, passa al secondo posto. A beneficiarne è il Torrecuso, squadra della provincia di Benevento. La penultima e l’ultima giornata di campionato vedono entrambe le squadre sempre vittoriose, con i beneventani che vincono l’ultima sfida sul campo dell’Atripalda, e festeggiano così la promozione in Serie D.

In data 9 maggio però l’ormai famosa “Commissione Disciplinare Territoriale” accoglie il ricorso del Vico Equense, e a campionato finito, restituisce i 3 punti alla squadra bianco azzurra, che dunque può festeggiare il nuovo sorpasso sugli avversari (Torrecuso) che come detto sopra, avevano già festeggiato anche loro la Serie D. Nel frattempo la società Calpazio che aveva inizialmente beneficiato dei 3 punti a tavolino, si salva sul campo e senza play out ma quei 3 punti non diventano determinanti. La squadra granata chiude a 31 punti ed è salva per il margine di + 11 dalla penultima (Ippogrifo Sarno). Dunque la vittoria a tavolino contro il Vico Equense non è più così importante e il risultato è che per un campionato di Eccellenza, ci sono state due squadre che hanno festeggiato il primo posto. Una, il Vico Equense per ora è in Serie D, l’altra il Torrecuso adesso minaccia per protesta di non disputare i play off nazionali. Insomma, qui nel Lazio ci sono state tantissime polemiche per una decisione presa a 5 giorni dall’ultima giornata, pensate se l’avessero presa a campionato finito…

Comunque, considerando ricorsi, controricorsi e polemiche varie, credo che ancora ne vedremo delle belle.

valeriocaprino@hotmail.it