CASO TEAM NUOVA FLORIDA-REAL COLOSSEUM: TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE AGLI ARDEATINI

CASO TEAM NUOVA FLORIDA-REAL COLOSSEUM: TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE AGLI ARDEATINI

Confermato il successo sul campo per 2-1, ma applicati pure tre punti di penalizzazione ai padroni di casa.

In sostanza, è come se la gara dello scorso 20 dicembre tra la Team Nuova Florida ed il Real Colosseum non si fosse mai disputata.

Questa la decisione del Giudice Sportivo, in merito al petardo esploso durante il match tra la squadra di Bussone e quella di Bellei che ha provocato danni all’udito, curabili in cinque giorni, al giovane Papili.

In virtù della sentenza odierna, la distanza in classifica tra le due squadre torna ad essere di quattro punti.

Sorride anche l’UniPomezia che vola sul +7 rispetto agli ardeatini.

Di seguito il testo integrale di un procedimento che non mancherà di scatenare polemiche.

 

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – REAL COLOSSEUM ROMA

Sciogliendo la riserva di cui al CU n. 180 del 23.12.2015 – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società REAL COLOSSEUM ROMA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto, al 23′ circa del secondo tempo, a gioco fermo nel corso di una sostituzione di un proprio calciatore, dalla tribuna che ospitava la tifoseria locale veniva fatto esplodere un forte petardo in prossimità del proprio calciatore PAPILI Alessio procurandogli un forte dolore ad un orecchio con conseguente leggero stordimento.
Il calciatore, veniva soccorso dai sanitari e trasportato con autoambulanza all’ospedale di Pomezia e pertanto sostituito.
La reclamante, imposta il ricorso sul fatto che la Società ha subito un danno indiretto, venendo privata del diritto di poter scegliere dal punto di vista tecnico/tattico una sostituzione.
Pertanto, l’evento, ha alterato il potenziale atletico della squadra costringendo ad una forzata sostituzione di un “UNDER”.
La reclamante, infine biasimando il comportamento della tifoseria avversaria, censura il lancio di petardi che possono causare gravi conseguenze.
La società REAL COLOSSEUM ROMA, trasmette certificato di pronto soccorso della casa di cura S.Anna Città di Pomezia ove si rileva al Sig. PAPILI Alessio,nato l’1.3.1997,veniva diagnosticato otite media non specificato guaribile in gg. 5 s.c..
Per l’effetto chiede, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del CGS la vittoria a tavolino o in via subordinata la penalizzazione per la Soc. TEAM NUOVA FLORIDA.
La società TEAM NUOVA FLORIDA nella memoria difensiva, prevista dall’art. 29 comma 8 bis del CGS, pervenuta a questo Organo Giudicante,asserisce che non si può attribuire alcuna responsabilità alla propria società per il lancio del petardo sul il terreno di gioco.

Puntualizzando che lo stesso è esploso in prossimità della rete di recinzione ed a una distanza di circa sei metri e quindi non poteva provocare conseguenze così gravi.
Inoltre,lo scoppio è avvenuto in prossimità di un Assistente Arbitrale che non ha subito alcuna menomazione proseguendo regolarmente la gara. Inoltre, sostiene la difesa, che non è possibile attribuire la responsabilità alla società ospitante, in quanto sulle tribune erano presenti tifoserie di entrambe le squadre.
Nelle conclusioni, la società TEAM NUOVA FLORIDA chiede di rigettare il reclamo o in subordine una sanzione pecuniaria a proprio carico.
Esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro questi conferma quanto riportato sul rapporto di gara, come noto gli atti ufficiali rappresentano fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) dal quale si evince:
– sostenitori della società TEAM NUOVA FLORIDA, riconoscibili attraverso le sciarpe riportante i colori sociali, intonavano nel corso della gara ed in più occasioni cori offensivi e minacciosi nei confronti della terna
arbitrale e dei calciatori della squadra avversaria.

I medesimi, inoltre, accendevano numerosi fumogeni che creavano fastidio allo svolgimento della gara senza,però, rendere necessaria la momentanea sospensione della stessa.

Prima dell’inizio della gara e al 25′ del secondo tempo venivano fatti esplodere dai sostenitori della società TEAM NUOVA FLORIDA due petardi che provocavano una forte deflagrazione. Il secondo petardo esplodeva nelle vicinanze del calciatore n. 2 PAPILI Alessio (REAL COLOSSEUM ROMA) mentre lo stesso eseguiva una rimessa laterale.
L’assistente arbitrale n. 2, al momento dello scoppio del petardo, si trovava a circa 20 metri di distanza e, come riporta il supplemento di rapporto chiesto da questo Organo Giudicante, non gli ha provocato alcuna conseguenza.
L’arbitro constatava che il calciatore rimaneva frastornato, per qualche minuto continuando a partecipare alla gara. Successivamente,si accasciava per terra lamentando forte dolore e quindi sostituito al 34′ del secondo tempo.

Curato dai sanitari, successivamente doveva essere trasportato in ospedale per accertamenti.
Dopo tale accadimento, la gara si è conclusa regolarmente con il seguente punteggio: TEAM NUOVA FLORIDA – REAL COLOSSEUM ROMA 2 – 1.

Appurati così i fatti, la richiesta della vittoria a tavolino da parte della società REAL COLOSSEUM ROMA, non può trovare accoglimento in quanto l’art. 17 comma 1 del CGS (seconda parte) recita testualmente: “non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o entrambe le società.
La società ritenuta responsabile (l’arbitro conferma che i sostenitori inequivocabilmente appartenevano alla società TEAM NUOVA FLORIDA) è punita con sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
In virtù all’art. 17 comma 1 del CGS
DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla società REAL COLOSSEUM ROMA
– di confermare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio:
TEAM NUOVA FLORIDA – REAL COLOSSEUM ROMA 2 – 1
– di infliggere alla società TEAM NUOVA FLORIDA la penalizzazione di 3 (tre punti) in classifica, nonché
l’ammenda di euro 1000,00 e diffida.

Sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità dei lanci di petardi a provocare più gravi conseguenze.
La tassa reclamo va restituita.