Caso-Bernardini, ecco la sentenza: cinque punti di penalizzazione e gare a porte chiuse per la Virtus Olympia Roma SB

Caso-Bernardini, ecco la sentenza: cinque punti di penalizzazione e gare a porte chiuse per la Virtus Olympia Roma SB

E’ uscita pochi minuti fa l’attesa sentenza del Giudice Sportivo relativa all’ormai famoso caso-Bernardini.

La Virtus Olympia Roma SB è stata ritenuta responsabile dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori nell’immediato dopogara della sfida con l’Atletico Torrenova e dunque condannata a pagare una multa di cinquemila euro, a scontare una penalizzazione di cinque punti in classifica nella corrente stagione agonistica ed infine a disputare tutte le proprie gare interne fino al 31 maggio del 2019 a porte chiuse.

Il club romano ha evitato l’esclusione dal campionato, in ragione del fatto che a rendersi protagonisti della scellerata aggressione ai danni dell’arbitro di Ciampino non sono stati suoi tesserati.

Alla luce di tale provvedimento, la Virtus Olympia Roma SB scivola all’ultimo posto nel Girone C di Promozione con un solo punto all’attivo.

A margine della stessa gara è stato squalificato fino al 31 marzo 2019 il dirigente della Virtus Olympia Roma SB, Luciano Corsi “perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente e per mancanza di assistenza dovuta all’arbitro a fine gara” e sono state inflitte rispettivamente cinque e tre giornate di squalifica ai calciatori Daniel De Palma e Fabrizio Pasquetto, entrambi espulsi nel corso della partita.

Il primo è stato sanzionato “perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente e per mancanza di assistenza dovuta all’arbitro a fine gara”, il secondo perchè “rivolgeva ad un assistente arbitrale gravi minacce a fine gara”.

Di seguito riportiamo il testo della sentenza.

 

 

VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986

Visti gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe pervenuti a questo Organo Giudicante in data 28/11/2018 alle ore 17.17.

– Per indebita presenza alla fine del primo tempo nella zona antistante gli spogliatoi di persona non identificata riconducibile alla società. Tale soggetto l’arbitro lo riconosceva fra gli aggressori a fine gara.

– Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale gravi offese e minacce.

– L’arbitro riferisce che a fine partita, nel fare rientro negli spogliatoi notava il cancello che separa la zona riservata ai tesserati e l’area tribuna era aperto. Da detto cancello entravano tre soggetti mescolandosi fra calciatori e dirigenti. Uno di detti soggetti colpiva violentemente con uno schiaffo al volto l’arbitro all’altezza dello zigomo facendolo barcollare. Immediatamente dopo l’arbitro veniva colpito con un altro schiaffo che gli faceva perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra battendo la testa e perdendo i sensi.

– L’assistente arbitrale n. 2, che come prassi è il primo ufficiale di gara a fare rientro negli spogliatoi, a fine gara notava due individui intenti a scavalcare il cancello che divideva l’area spogliatoi dalla tribuna.

– Detti individui avvicinavano l’arbitro colpendolo con due forti schiaffi. Riferisce l’assistente che l’arbitro cadeva in terra a peso morto battendo la nuca, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue. I due aggressori si sono dileguati precipitosamente.

– L’arbitro è stato soccorso prontamente dal massaggiatore della società ATLETICO TORRENOVA che con il proprio efficace intervento metteva in sicurezza l’arbitro che correva il rischio di soffocare.

– L’assistente arbitrale n. 1, riferisce che alcuni tifosi tentavano di sfondare un cancello chiuso con catena.

– All’interno degli spogliatoi, a fine gara sostavano estranei riconducibili alla società che tenevano comportamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

– L’arbitro, con autoambulanza, veniva trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e ricoverato fino al 23.11.2018 con diagnosi di trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale, fronte olfattoria con notevole prevalenza sinistra, ove si rileva una raccolta ematica di 3 cm. Prognosi di gg 60 (sessanta).

Questo Organo Giudicante, considerato che per quanto indicato non può che applicarsi quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 14 dal titolo “Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori” che dispone per fatti violenti commessi in occasione delle gare sia interne che esterne sul proprio impianto sportivo, la sanzione dell’ammenda, per le società non appartenenti alla sfera professionistica, da 500,00 euro a 15.000,00 euro.

La norma, pertanto, non prevede l’esclusione dal campionato di competenza.

Come recita il codice la responsabilità delle società per i fatti compiuti dai propri sostenitori, è, infatti, differente rispetto ai casi di responsabilità oggettiva per fatti compiuti da propri tesserati.

Inoltre, considerata la gravità del fatto si ritiene opportuno infliggere la sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 18 del CGS nella misura di cui in dispositivo.

Questo Organo Giudicante dovendo scrupolosamente attenersi alle norme vigenti In virtù degli artt. 14 e 18 del CGS

 

 

DELIBERA

 

 

Di infliggere alla società VIRTUS OLYMPIA ROMA SB l’ammenda di euro 5.000,00, nonché la

penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione della corrente

stagione sportiva.

Di disporre, con decorrenza immediata, l’obbligo, di disputare le gare interne in totale assenza di

pubblico fino al 31.05.2019.