ATLETICO BOVILLE-GAETA: RESPINTO IL RICORSO DEI PONTINI

ATLETICO BOVILLE-GAETA: RESPINTO IL RICORSO DEI PONTINI

Nulla di fatto per il Gaeta.

E’ stato infatti respinto il ricorso del club biancorosso in merito alla posizione dell’attaccante baucano Gianni Testa.

Secondo la società gaetana l’ex giocatore del Frosinone non avrebbe dovuto prender parte alla gara in quanto iscritto anche nell’elenco dei tecnici dilettanti.

Di seguito riportiamo le motivazioni della sentenza che invece ha dato ragione all’Atletico Boville Ernica, convalidando il 2-0 conquistato sul campo dagli uomini di Gori il 12 gennaio scorso.

 

Il Giudice Sportivo

– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 135 del 14.1.2014 – Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società GAETA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha partecipato, senza averne titolo, il calciatore TESTA Gianni (ATLETICO BOVILLE ERNICA).
La reclamante sostiene che il citato calciatore risulta iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti ed in virtù dell’art. 40 delle NOIF doveva chiedere la sospensione dall’albo del Settore Tecnico.
Inoltre, la Società GAETA, in virtù dell’art. 34 delle NOIF sostiene che l’attività di allenatore e calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima Società.
In considerazione di quanto sopra esposto, la reclamante richiede la punizione sportiva della perdita della gara per la Società ATLETICO BOVILLE ERNICA

– Esaminati gli atti ufficiali, relativi alla gara in oggetto, si evince che alla stessa ha preso parte il calciatore TESTA Gianni, nato il 21.10.1975, con la maglia n. 18 per la Società ATLETICO BOVILLE ERNICA.

Il medesimo calciatore è subentrato al 24′ del secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra n. 9 Sig. PEZZOTTI Mattia.
Premettendo che l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento alla qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici li inquadra e/o qualifica,nel modo seguente:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Professionisti di 1a categoria – UEFA PRO;
c) Allenatori Professionisti di 2a categoria -UEFA A;
d) Allenatori di base -UEFA B;
e) Allenatori di Giovani – UEFA Grassroots C Licence
f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento) ;
h) Allenatori Dilettanti
i) Allenatori dei Portieri
l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
m) Allenatori di Calcio a Cinque;
n) Preparatori Atletici;
o) Medici Sociali;
p) Operatori Sanitari.
Il reclamo è infondato
Dall’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, il Sig. TESTA Gianni nato il 21.10.1975 risulta tesserato, come calciatore, per la Società ATLETICO BOVILLE ERNICA a far data dal 13.9.2013.
L’art. 37 del regolamento del Settore Tecnico recita al comma 1: “Il possesso della tessera di allenatore di base non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.”

Al comma 2 recita altresì: “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima Società.” Considerato quanto sopra descritto, il Sig. TESTA Gianni ha partecipato a pieno titolo alla gara a margine.

PQM

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla Società GAETA
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente risultato:
ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA 2-0

La tassa reclamo va addebitata.